È possibile detrarre dall'IRPEF come spesa sanitaria la fattura rilasciata dal fisioterapista?

È possibile detrarre dall'IRPEF come spesa sanitaria la fattura rilasciata dal fisioterapista?

Testo e circolari tratti dal sito ufficiale Associazione Italiana Fisioterapisti Veneto (AIFI)
Come è possibile leggere nelle circolari allegate si rende noto che nella dichiarazione dei redditi 2008 risultano:

* Deducibili gli oneri relativi alle le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per soggetti portatori di handicap;
* Detraibili il 19% dell'importo delle spese sanitarie e quelle per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici ed informatici dei portatori di handicap, per la parte eccedente l'importo della franchigia di 129,11 Euro.

Le fatture rilasciate dal fisioterapista rientrano, di norma, tra le spese detraibili e si riferiscono legate alla cosiddetta "assistenza specifica", (introdotte nel nostro sistema tributario dalla legge 342/2000, art. 31), rese da personale paramedico abilitato ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, infermieristiche e riabilitative - ad esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia-. Come chiarito dalla Circ. Min. 16.11.2000 n. 207/E per "spese di assistenza specifica". Se il trattamento è rivolto a soggetti con handicap: la deducibilità è totale.

Per usufruire di tali agevolazioni fiscali, occorre disporre solamente delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento, emesse dal fisioterapista, attestanti la prestazione svolta e la qualifica professionale dell'operatore senza alcuna necessità di prescrizione medica.

Del resto anche in materia di I.V.A, è stabilito che per i fisioterapisti e per le altre professioni sanitarie, le prestazioni sono esenti da imposta - ex art. 10 c) 18 D.P.R. 633/72 - anche senza prescrizione medica.

Il Ministero della Salute con Decreto Ministeriale firmato il 17 maggio 2002 di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito che sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni sanitarie paramediche rese dalle figure professionali rientranti nella categoria di "professioni sanitarie riabilitative" (podologo, fisioterapista, logopedista, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva).

La Circ. nr. 43/E dell'Agenzia delle Entrate, infine, estende il regime di esenzione, senza alcuna prescrizione medica a supporto, alle prestazioni rese da fisioterapisti non medici con effetto retroattivo.

Allegati
Circolare 08 Cantisani.pdf137.84 KB
Circolare 09 Cantisani.pdf113.56 KB